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Spese mediche, detrazioni e polizze sanitarie. Approfondimento.

La legge di bilancio 2020 ha modificato in maniera sostanziale le regole inerenti le detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Qualche giorno fa ne parlavo sulla mia Pagina professionale https://www.facebook.com/MauroMaggioResponsabileClientiAlleanza/ e viste le diverse domande pervenute sulla casella di posta, ho pensato di approfondire il tema a beneficio di chi fosse interessato.

Partirei con la distinzione tra deduzione e detrazione:

La deduzione è un abbattimento di una massa imponibile, la detrazione è una sottrazione da un totale di imposta già calcolata.

Il nostro approfondimento è legato alle detrazioni relative alle spese mediche, evidenziando gli aspetti positivi delle assicurazioni sanitarie.

Rimborso spese mediche con assicurazione: come funziona la detrazione?

Con la Legge di Bilancio 2020 sono cambiate le regole che danno diritto alla detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi: sono detraibili ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche ) solo le spese pagate con carte e bancomat, mentre in caso di prestazione pagate in contanti, si perde il diritto al rimborso. Le spese mediche (visite mediche e acquisto farmaci) fanno lievemente eccezione a questa regola, vediamo come:

  • sono detraibili solo se pagate con mezzi tracciabili le spese sostenute presso medici o strutture sanitarie private;
  • l’uso del contante è ammesso per le spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale ma anche presso strutture private accreditate.
  • Queste spese, se documentate con scontrino o fattura recanti il codice fiscale del contribuente, danno il diritto a una detrazione del 19%, per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.

Sempre più persone, dubitando della qualità del SSN e impaurite dalle lunghissime liste di attesa, si rivolgono al mercato assicurativo, stipulando importanti polizze sanitarie: cosa succede in questi casi? Il contribuente può comunque portare in detrazione le spese? Per rispondere a questa legittime domanda, ricorriamo all’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, secondo cui:

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Quindi, il contribuente può portare in detrazione le spese rimborsate dall’assicurazione quando il premio:

  • è versato dal contribuente ma non è detraibile né deducibile;
  • è versato da altri (per esempio dal datore di lavoro), ma concorre alla formazione del reddito del contribuente.

Il TUIR però lascia scoperto il caso in cui le spese sanitarie vengano sostenute per conto del contribuente. Se n’è occupata la CTR del Piemonte con la Sentenza numero 640 del Collegio 3, pubblicata il 29 luglio 2021. Secondo la CTR:

risulta evidente, analizzata la terminologia utilizzata dal Legislatore, l’intento di portare in detrazione gli oneri effettivamente sostenuti.

Quindi, visto che la norma prevede solo il caso in cui le spese mediche siano rimborsate al contribuente dall’assicurazione, questo deve essere inteso come il confine della detraibilità. Di conseguenza, se queste spese sono sostenute direttamente dall’assicurazione non sono detraibili.

 

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